Art. 38.

Permessi  ed  assenze  del  personale  docente  chiamato  a ricoprire
                     cariche pubbliche elettive

    1.  Nei  confronti  del  personale  docente  chiamato a ricoprire
cariche  elettive,  si  applicano  le  norme  di  cui  al del decreto
legislativo  n.  18 agosto  2000, n. 267 e di cui all'art. 68 del del
decreto  legislativo  n.  30 marzo  2001, n. 165. Il personale che si
avvalga  del  regime  delle  assenze e dei permessi di cui alle leggi
predette,   e'   tenuto  a  presentare,  ogni  trimestre,  a  partire
dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio,
apposita   dichiarazione  circa  gli  impegni  connessi  alla  carica
ricoperta,   da   assolvere   nel  trimestre  successivo,  nonche'  a
comunicare  mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali
variazioni degli impegni gia' dichiarati.
    2.  Nel caso in cui il docente presti servizio in piu' scuole, la
predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.
    3.  Qualora  le  assenze dal servizio derivanti dall'assolvimento
degli  impegni  dichiarati non consentano al docente di assicurare la
necessaria  continuita' didattica nella classe o nelle classi cui sia
assegnato puo' farsi luogo alla nomina di un supplente per il periodo
strettamente  indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese,
durata prorogabile soltanto ove se ne ponga l'esigenza in relazione a
quanto  dichiarato  nella  comunicazione  mensile  di cui al comma 1,
sempreche'  non  sia possibile provvedere con altro personale docente
in soprannumero o a disposizione.
    4. Per tutta la durata della nomina del supplente il docente, nei
periodi  in  cui  non  sia  impegnato  nell'assolvimento  dei compiti
connessi  alla  carica  ricoperta,  e'  utilizzato  nell'ambito della
scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio
di  servizio,  prioritariamente  per  le  supplenze  e per i corsi di
recupero.
    5. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e
2  non ha alcun valore sostitutivo della documentazione espressamente
richiesta  dal  decreto  legislativo  n.  267/2000, che dovra' essere
prodotta tempestivamente dall'interessato.