Art. 39.
Rapporti di lavoro a tempo parziale
1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a
tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante
trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti
interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica
complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso
a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di
spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica
la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo
parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di
ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi
di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicita' del docente,
per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola
dell'infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici,
prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la
cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri
dell'economia e della funzione pubblica, sono determinati, i criteri
e le modalita' per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al
comma 1, nonche' la durata minima delle prestazioni lavorative, che
deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in
particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote
percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo,
profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a
rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di
soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalita' di cui al comma 4, nonche' la durata
minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate
dal MPI alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1,
punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da
contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della
prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale puo' essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in
tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della
settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo
parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla
combinazione delle due modalita' indicate alle lettere a e b (tempo
parziale misto), come previsto dal del decreto legislativo n. 25
febbraio 2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e'
escluso dalle attivita' aggiuntive di insegnamento aventi carattere
continuativo; ne' puo' fruire di benefici che comunque comportino
riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal
presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali
dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato e' consentito, previa motivata
autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre
prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di
servizio e non siano incompatibili con le attivita' d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un
numero di giorni di ferie e di festivita' soppresse pari a quello dei
lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale
hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di
lavoro prestate nell'anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto e'
disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto
legislativo n. 61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti
previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute
nell'ordinanza ministeriale n. 446/1997, emanata in applicazione
delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n. 662/1996 e n.
140/1997, con le integrazioni di cui all'ordinanza ministeriale n.
55/1998.