Art. 39.

                 Rapporti di lavoro a tempo parziale

    1.  L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a
tempo    parziale   sia   all'atto   dell'assunzione   sia   mediante
trasformazione  di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti
interessati,  nei  limiti  massimi  del  25% della dotazione organica
complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso
a  cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di
spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
    2.  Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica
la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
    3.  Ai  fini  della  costituzione  di  rapporti di lavoro a tempo
parziale  si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di
ciascun  grado  di istruzione, anche in relazione alle singole classi
di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicita' del docente,
per  ciascun  insegnamento  e  in ciascuna classe o sezioni di scuola
dell'infanzia,   nei   casi  previsti  dagli  ordinamenti  didattici,
prevedendo  a  tal  fine  le ore di insegnamento che costituiscono la
cattedra a tempo parziale.
    4.   Con   ordinanza  del  MPI,  previa  intesa  con  i  Ministri
dell'economia  e della funzione pubblica, sono determinati, i criteri
e  le  modalita' per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al
comma 1,  nonche'  la durata minima delle prestazioni lavorative, che
deve  essere  di  norma  pari  al  50%  di  quella  a tempo pieno; in
particolare,   con   la  stessa  ordinanza  sono  definite  le  quote
percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo,
profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a
rapporti  a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di
soprannumero accertate.
    5.  I criteri e le modalita' di cui al comma 4, nonche' la durata
minima  delle  prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate
dal  MPI  alle  Organizzazioni  sindacali di cui all'art. 7, comma 1,
punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
    6.  Il  rapporto  di  lavoro  a  tempo parziale deve risultare da
contratto  scritto  e deve contenere l'indicazione della durata della
prestazione lavorativa.
    7. Il tempo parziale puo' essere realizzato:
      a) con  articolazione  della prestazione di servizio ridotta in
tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
      b) con  articolazione  della prestazione su alcuni giorni della
settimana  del  mese,  o  di  determinati  periodi  dell'anno  (tempo
parziale verticale);
      c) con   articolazione   della   prestazione  risultante  dalla
combinazione  delle  due modalita' indicate alle lettere a e b (tempo
parziale  misto),  come  previsto  dal  del decreto legislativo n. 25
febbraio 2000, n. 61.
    8.  Il  personale  con  rapporto  di  lavoro  a tempo parziale e'
escluso  dalle  attivita' aggiuntive di insegnamento aventi carattere
continuativo;  ne'  puo'  fruire  di benefici che comunque comportino
riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
    Nell'applicazione  degli  altri  istituti  normativi previsti dal
presente   contratto,   tenendo  conto  della  ridotta  durata  della
prestazione  e  della peculiarita' del suo svolgimento, si applicano,
in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  legge  e contrattuali
dettate per il rapporto a tempo pieno.
    9.  Al  personale  interessato  e'  consentito,  previa  motivata
autorizzazione   del   dirigente  scolastico,  l'esercizio  di  altre
prestazioni  di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di
servizio e non siano incompatibili con le attivita' d'istituto.
    10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione lavorativa.
    11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un
numero di giorni di ferie e di festivita' soppresse pari a quello dei
lavoratori  a  tempo  pieno.  I lavoratori a tempo parziale verticale
hanno  diritto  ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di
lavoro prestate nell'anno.
    12.   Il   trattamento   previdenziale  e  di  fine  rapporto  e'
disciplinato  dalle  disposizioni  contenute  nell'art. 9 del decreto
legislativo n. 61/2000.
    13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto  a  tempo  parziale  e  viceversa  si  applicano, nei limiti
previsti   dal   presente   articolo,   le   disposizioni   contenute
nell'ordinanza  ministeriale  n.  446/1997,  emanata  in applicazione
delle  norme  del  CCNL  4 agosto 1995 e delle leggi n. 662/1996 e n.
140/1997,  con  le  integrazioni di cui all'ordinanza ministeriale n.
55/1998.