Art. 40.

               Rapporto di lavoro a tempo determinato

    1.  Al  personale  di  cui  al presente articolo, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 25.
    2.  Nei  casi di assunzione in sostituzione di personale assente,
nel  contratto  individuale e' specificato per iscritto il nominativo
del dipendente sostituito.
    3.  In  tali  casi,  qualora  il  docente  titolare si assenti in
un'unica  soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette
giorni  all'inizio  di un periodo predeterminato di sospensione delle
lezioni  e  fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a
quello  di  ripresa  delle  lezioni,  il  rapporto  di lavoro a tempo
determinato  e'  costituito  per l'intera durata dell'assenza. Rileva
esclusivamente  l'oggettiva  e  continuativa  assenza  del  titolare,
indipendentemente    dalle   sottostanti   procedure   giustificative
dell'assenza del titolare medesimo.
    Le  domeniche,  le festivita' infrasettimanali e il giorno libero
dell'attivita'  di  insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del
rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianita' di
servizio.   Nell'ipotesi  che  il  docente  completi  tutto  l'orario
settimanale  ordinario,  ha  ugualmente  diritto  al  pagamento della
domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del codice civile.
    4. Il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in
rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato per effetto di specifiche
disposizioni normative.
    5.  Gli insegnanti di religione cattolica sono assunti secondo la
disciplina  di  cui  all'art.  309 del decreto legislativo n. 297 del
1994,   mediante   contratto  di  incarico  annuale  che  si  intende
confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti
dalle vigenti disposizioni di legge.
    6.  Il  rapporto  di  lavoro  del  personale di cui al precedente
comma e'  costituito,  secondo  quanto  previsto nei punti 2.3., 2.4,
2.5. del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.
751,  possibilmente  in modo da pervenire gradualmente a configurare,
limitatamente  alle  ore che si rendano disponibili, posti costituiti
da  un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo previsto, in
ciascun  tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato.
    7.   Il  personale  di  cui  al  presente  articolo,  con  orario
settimanale  inferiore  alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza
della   disponibilita'   delle  relative  ore,  al  completamento  o,
comunque, all'elevazione del medesimo orario settimanale.