Art. 40.
Rapporto di lavoro a tempo determinato
1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 25.
2. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente,
nel contratto individuale e' specificato per iscritto il nominativo
del dipendente sostituito.
3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in
un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette
giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle
lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a
quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo
determinato e' costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva
esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare,
indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative
dell'assenza del titolare medesimo.
Le domeniche, le festivita' infrasettimanali e il giorno libero
dell'attivita' di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del
rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianita' di
servizio. Nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario
settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della
domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del codice civile.
4. Il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto di specifiche
disposizioni normative.
5. Gli insegnanti di religione cattolica sono assunti secondo la
disciplina di cui all'art. 309 del decreto legislativo n. 297 del
1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende
confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti
dalle vigenti disposizioni di legge.
6. Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente
comma e' costituito, secondo quanto previsto nei punti 2.3., 2.4,
2.5. del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.
751, possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare,
limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti
da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo previsto, in
ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato.
7. Il personale di cui al presente articolo, con orario
settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza
della disponibilita' delle relative ore, al completamento o,
comunque, all'elevazione del medesimo orario settimanale.