Art. 41.

Docenti  che operano nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della
formazione   primaria   e   di   scuole   di   specializzazione   per
               l'insegnamento nelle scuole secondarie

    1.  In  sede  di  redazione dell'orario di servizio scolastico si
terra'  conto  dell'esigenza  di  consentire  la  presenza nella sede
universitaria dei docenti con compiti di supervisione del tirocinio e
di   coordinamento   del  medesimo  con  altre  attivita'  didattiche
nell'ambito  dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria
e  di  scuole  di  specializzazione  per  l'insegnamento nelle scuole
secondarie.