Art. 42.
Servizio prestato dai docenti per progetti concordati con le
universita'
1. Ove si stipulino convenzioni tra Universita', Direzioni
generali regionali e scuole per progetti relativi all'orientamento
universitario ed al recupero dei fuori corso universitari, ai docenti
coinvolti in detti progetti dovra' essere rilasciata idonea
certificazione dell'attivita' svolta.
2. Su tali convenzioni il Direttore generale regionale fornisce
alle organizzazioni sindacali informazione preventiva.
3. Le Universita' potranno avvalersi, a loro carico, di personale
docente per il raggiungimento di specifiche finalita'.
4. Nelle ipotesi del presente articolo i docenti interessati
potranno porsi o in aspettativa non retribuita o in part- time
annuale, o svolgere queste attivita' in aggiunta agli obblighi
ordinari di servizio, previa autorizzazione del dirigente scolastico.