Art. 42. Servizio prestato dai docenti per progetti concordati con le universita' 1. Ove si stipulino convenzioni tra Universita', Direzioni generali regionali e scuole per progetti relativi all'orientamento universitario ed al recupero dei fuori corso universitari, ai docenti coinvolti in detti progetti dovra' essere rilasciata idonea certificazione dell'attivita' svolta. 2. Su tali convenzioni il Direttore generale regionale fornisce alle organizzazioni sindacali informazione preventiva. 3. Le Universita' potranno avvalersi, a loro carico, di personale docente per il raggiungimento di specifiche finalita'. 4. Nelle ipotesi del presente articolo i docenti interessati potranno porsi o in aspettativa non retribuita o in part- time annuale, o svolgere queste attivita' in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del dirigente scolastico.