Art. 10. Le merci offerte nelle vendite regolate dalla presente legge debbono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; se tale separazione non e possibile, queste ultime non potranno essere offerte in vendita. Nel caso che per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della varieta' degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicita' deve essere indicato il prezzo piu' alto e quello piu' basso con lo stesso rilievo tipografico. Nel caso venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata dovranno essere venduti a tale prezzo. Per merci offerte in vendita a "prezzo di costo" o "sotto costo", si intendono quelle il cui prezzo di vendita e' rispettivamente uguale o inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.