Art. 10.

  Le  merci  offerte  nelle  vendite  regolate  dalla  presente legge
debbono  essere  separate  in modo chiaro ed inequivocabile da quelle
che  eventualmente  siano  contemporaneamente  poste  in vendita alle
condizioni  ordinarie;  se  tale  separazione non e possibile, queste
ultime non potranno essere offerte in vendita.
  Nel  caso che per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi
di  vendita  diversi  a  seconda  della  varieta'  degli articoli che
rientrano  in  tale  voce,  nella pubblicita' deve essere indicato il
prezzo   piu'  alto  e  quello  piu'  basso  con  lo  stesso  rilievo
tipografico.
  Nel  caso  venga  indicato  un  solo prezzo, tutti gli articoli che
rientrano  nella  voce  reclamizzata  dovranno  essere venduti a tale
prezzo.
  Per  merci  offerte in vendita a "prezzo di costo" o "sotto costo",
si  intendono  quelle  il  cui  prezzo  di vendita e' rispettivamente
uguale  o  inferiore  a  quello risultante dalle fatture di acquisto,
comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.