Art. 9. Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite disciplinate dalla presente legge devono essere presentate graficamente in modo non ingannevole per il consumatore, e devono contenere gli estremi delle comunicazioni previste dalla presente legge, nonche' la durata della vendita stessa. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicita' di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica e alla qualita' delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.