Art. 9.

  Le  asserzioni  pubblicitarie  relative  alle  vendite disciplinate
dalla  presente  legge  devono essere presentate graficamente in modo
non  ingannevole  per  il consumatore, e devono contenere gli estremi
delle  comunicazioni previste dalla presente legge, nonche' la durata
della vendita stessa.
  Il  venditore  deve essere in grado di dimostrare la veridicita' di
qualsiasi  asserzione  pubblicitaria  relativa  sia alla composizione
merceologica  e  alla qualita' delle merci vendute, sia agli sconti o
ribassi dichiarati.