Art. 28.
                Contratti per l'assunzione di lettori

  Nei  limiti dei finanziamenti disposti e ripartiti per questo scopo
secondo  le modalita' previste nel precedente art. 25 ed iscritti nei
bilanci  universitari,  i  rettori  possono assumere per contratto di
diritto  privato, su motivata proposta della facolta' interessata, in
relazione  ad  effettive esigenze di esercitazione degli studenti che
frequentano  i  corsi  di  lingue,  e  anche al di fuori di specifici
accordi   internazionali,   lettori  di  madre  lingua  straniera  di
qualificata  e  riconosciuta competenza, accertata dalla facolta', in
numero  non  superiore  al  rapporto  di  uno a centocinquanta tra il
lettore  e  gli  studenti  effettivamente  frequentanti  il corso. La
facolta' deve comunque attestare la specifica competenza dei lettori.
I  relativi  oneri  sono  coperti  con  finanziamenti  a questo scopo
disposti  per  ciascuna  Universita'  con  decreto del Ministro della
pubblica  istruzione sentito il Consiglio universitario nazionale. Le
previsioni   di   spesa   verranno  effettuate  sulla  base  di  dati
orientativi  desunti  dalla consistenza della popolazione studentesca
affluente ai singoli corsi relativa al precedente anno accademico.
  Deroghe  che  implicano un rapporto inferiore a quello previsto nel
precedente  comma  possono  essere  concesse,  soltanto  per  casi di
comprovata necessita', dal Ministro della pubblica istruzione, previa
motivata deliberazione del consiglio di facolta' sentito il Consiglio
universitario nazionale.
  I  contratti di cui al precedente primo comma non possono protrarsi
oltre   l'anno   accademico  per  il  quale  sono  stipulati  e  sono
rinnovabili annualmente per non piu' di cinque anni.
  Le prestazioni richieste ai lettori e i relativi corrispettivi sono
determinati dal consiglio di amministrazione dell'Universita' sentito
il consiglio di facolta'.
  I   corrispettivi  non  possono  superare  il  livello  retributivo
iniziale del professore associato a tempo definito.