Art. 32. Compiti dei ricercatori universitari I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalita' di insegnamento ed alle connesse attivita' tutoriali. I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresi' svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attivita' di seminario secondo modalita' definite dal consiglio del corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. Possono altresi' partecipare alle commissioni d'esame di profitto come cultori della materia. I consigli delle facolta' dalle quali i ricercatori dipendono determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalita' di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche. Per le funzioni didattiche il ricercatore e' tenuto ad un impegno per non piu' di 250 ore annue annotare dal ricercatore medesimo in apposito registro. Il ricercatore e' inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attivita' collegiali negli Atenei, ove investito della relativa rappresentanza. Le predette modalita' sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea, per quanto concerne le attivita' didattiche, e, per quanto concerne la ricerca scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal Dipartimento, se costituito, ovvero dal consiglio di istituto nel quale il ricercatore e' inserito per la ricerca.