Art. 33. Verifica periodica dell'attivita' didattica e scientifica dei ricercatori universitari Il ricercatore confermato e' tenuto a presentare ogni triennio al consiglio di facolta' una relazione sul lavoro scientifico e sulla attivita' didattica integrativa svolti. Il consiglio di facolta' formula il proprio giudizio sulla base dei pareri espressi dai consigli di corso di laurea per l'attivita' didattica e dai dipartimenti o dai consigli degli istituti nei quali egli ha operato, per il lavoro scientifico. Il ricercatore confermato puo' continuare ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca subordinatamente alla presentazione di risultati scientifici, originali e documentati, consultabili presso l'istituto o il dipartimento di appartenenza.