Art. 18. 
Applicazione della legge 8 luglio 1977, n. 406, agli organi del CONI 
 
  Nei confronti dei membri degli organi di amministrazione  del  CONI
per  i  quali  e'  prevista  la  designazione  elettiva,  si  applica
l'articolo unico della legge 8 luglio 1977, n. 406,  ancorche'  siano
nominati don decreto ministeriale. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 23 marzo 1981 
 
                               PERTINI 
                                               FORLANI - SIGNORELLO - 
                                                   SARTI - REVIGLIO - 
                                                      FOSCHI - ANIASI 
 
Visto, il Guardasigilli: SARTI