ART. 47. (Nomina ad allievo agente di polizia) L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto; c) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia; d) titolo di studio di scuola dell'obbligo; e) buona condotta. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente di polizia, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia. Relativamente al concorso si applica quanto stabilito dall'articolo 59. Fino al venti per cento dei posti disponibili nei concorsi di cui al presente articolo puo' essere riservato ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dalle armi o servizi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in congedo o in servizio, che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto. I posti riservati di cui al precedente comma che non vengono coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni. Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma nella forza armata di provenienza e' utile, per la meta' e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nella Polizia di Stato. Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, puo' essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente di polizia ausiliario. Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, puo' essere immesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza del corso di cui al secondo comma dell'articolo 48, durante il quale e' sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. In ogni caso il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora gli agenti di polizia ausiliari siano immessi in ruolo. Sono soppressi il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1980, n. 343. Le specializzazioni conseguite dai volontari di cui al presente articolo nella forma armata di provenienza sono riconosciute valide, purche' previste nell'ordinamento della Polizia di Stato.