ART. 47.
                (Nomina ad allievo agente di polizia)

  L'assunzione  degli  agenti  di  polizia  avviene mediante pubblico
concorso  al  quale  possono  partecipare  i  cittadini  italiani  in
possesso dei seguenti requisiti:
    a) godimento dei diritti civili e politici;
    b)  eta'  non  inferiore  agli anni diciotto e non superiore agli
anni ventotto;
    c)  idoneita'  fisica,  psichica  ed  attitudinale al servizio di
polizia;
    d) titolo di studio di scuola dell'obbligo;
    e) buona condotta.
  Non  sono  ammessi  al concorso coloro che sono stati espulsi dalle
forze  armate,  dai  corpi  militarmente  organizzati o destituiti da
pubblici  uffici,  che  hanno riportato condanna a pena detentiva per
delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
  I  concorsi  sono  di  preferenza  banditi  per  l'assegnazione  al
servizio  in  determinate  regioni.  Ottenuta  la nomina ad agente di
polizia,  i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio
nella  regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel
bando  di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi
per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio.
  I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia.
  Relativamente al concorso si applica quanto stabilito dall'articolo
59.
  Fino  al  venti per cento dei posti disponibili nei concorsi di cui
al presente articolo puo' essere riservato ai sottufficiali, graduati
e  militari  di  truppa  volontari  provenienti  dalle armi o servizi
dell'esercito,  della  marina  e  dell'aeronautica,  in  congedo o in
servizio,  che  abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di ferma o
rafferma  senza  demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti
richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto.
  I  posti  riservati  di  cui  al  precedente  comma che non vengono
coperti  sono  attribuiti  agli  altri  aspiranti all'arruolamento ai
sensi delle vigenti disposizioni.
  Il  servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma nella forza
armata  di  provenienza  e'  utile,  per la meta' e per non oltre tre
anni, ai fini dell'avanzamento nella Polizia di Stato.
  Il  personale  assunto  ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343,
all'atto  del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed
abbia prestato lodevole servizio, puo' essere trattenuto per un altro
anno con la qualifica di agente di polizia ausiliario. Al termine del
secondo  anno  di  servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia
richiesta  ed  abbia  prestato lodevole servizio, puo' essere immesso
nel  ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza del corso di cui
al  secondo  comma dell'articolo 48, durante il quale e' sottoposto a
selezione  attitudinale  per  l'eventuale  assegnazione a servizi che
richiedano particolare qualificazione.
  In  ogni  caso  il  servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale
reclutamento  e'  valido  a  tutti  gli  effetti  sia  giuridici  che
economici  qualora  gli  agenti di polizia ausiliari siano immessi in
ruolo.
  Sono soppressi il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge
8 luglio 1980, n. 343.
  Le  specializzazioni  conseguite  dai  volontari di cui al presente
articolo  nella forma armata di provenienza sono riconosciute valide,
purche' previste nell'ordinamento della Polizia di Stato.