ART. 48.
              (Corsi per la nomina ad agente di polizia)

    Gli  allievi  agenti  di polizia frequentano presso le scuole per
  agenti  un  corso  della  durata  di  dodici  mesi,  diviso  in due
  semestri.
    Al  termine  del  primo  ciclo del corso gli allievi, che abbiano
  ottenuto  giudizio  globale  di  idoneita' sulla base dei risultati
  conseguiti  nelle  materie di insegnamento e delle prove pratiche e
  siano  stati  riconosciuti  idonei  al  servizio  di  polizia, sono
  nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo
  semestre, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale
  per  la eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare
  qualificazione.
    Gli   agenti   in   prova   che   abbiano   superato   gli  esami
  teorico-pratici  di  fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneita'
  al  servizio  di  polizia  sono  nominati  agenti  di polizia. Essi
  prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria
  finale.
    Gli  agenti  in  prova che non abbiano superato gli esami di fine
  corso,  sempre  che  abbiano  ottenuto  giudizio  di  idoneita'  al
  servizio  di polizia, sono ammessi a ripetere non piu' di una volta
  il  secondo  semestre.  Al  termine  di  questo ultimo sono ammessi
  nuovamente  agli  esami  finali  secondo  le modalita' previste dal
  regolamento  di cui al penultimo comma dell'articolo 60. Se l'esito
  e' negativo sono dimessi dal corso.
    Gli  allievi  e gli agenti in prova per tutta la durata del corso
  non possono essere impiegati in servizi di polizia, salvo i servizi
  di caserma.