ART. 49.
       (Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia)

    Sono dimessi dal corso:
      1) gli allievi che non superino il primo ciclo;
      2) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti
  idonei al servizio di polizia;
      3)  gli  allievi  e  gli  agenti  in  prova  che  dichiarino di
  rinunciare al corso;
      4)  gli  allievi  e  gli  agenti  in  prova che siano stati per
  qualsiasi  motivo  assenti  dal  corso  per piu' di sessanta giorni
  anche  non  consecutivi  o  di novanta giorno se l'assenza e' stata
  determinata  da  infermita'  contratta  durante  il  corso; qualora
  l'infermita' sia stata contratta a causa di esercitazioni pratiche,
  l'allievo  o  l'agente  in  prova e' ammesso a partecipare al primo
  corso successivo alla sua riacquistata idoneita' fisico-psichica;
      5)  gli  agenti  in  prova di cui al quarto comma dell'articolo
  precedente.
    Gli  allievi  e  gli  agenti  in prova di sesso femminile, la cui
  assenza  oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternita',
  sono  ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di
  assenza  dal  lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle
  lavoratrici madri.
    Sono  espulsi  dal  corso  gli  allievi  e  gli  agenti  in prova
  responsabili  di  mancanze  punibili con sanzioni disciplinari piu'
  gravi della deplorazione.
    I  provvedimenti  di  dimissione  e  di espulsione dal corso sono
  adottati  con  decreto  del  capo  della polizia-direttore generale
  della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.
    La  dimissione  dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto
  con l'amministrazione.