ART. 50. (Addestramento e corsi di specializzazione per agenti di polizia) Gli agenti di polizia compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso reparti e uffici, cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della selezione attitudinale effettuata durante il secondo semestre del corso di cui all'articolo 48. Al termine, gli agenti che, sulla base della predetta selezione e di un rapporto sulle qualita' professionali redatto dal responsabile del reparto o dal dirigente dell'ufficio presso cui e' stato effettuato l'addestramento, debbono essere destinati alle specialita' o ai servizi che richiedono particolare qualificazione frequentano corsi di specializzazione della durata di sei mesi. Gli agenti, durante il periodo in cui frequentano i corsi di specializzazione, non possono essere impiegati in attivita' diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Ove cio' comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso e' prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.