ART. 50.
   (Addestramento e corsi di specializzazione per agenti di polizia)

    Gli agenti di polizia compiono un periodo pratico della durata di
  sei  mesi  presso  reparti  e  uffici, cui vengono assegnati tenuto
  conto dei risultati della selezione attitudinale effettuata durante
  il secondo semestre del corso di cui all'articolo 48.
    Al termine, gli agenti che, sulla base della predetta selezione e
  di   un   rapporto   sulle   qualita'   professionali  redatto  dal
  responsabile del reparto o dal dirigente dell'ufficio presso cui e'
  stato  effettuato  l'addestramento,  debbono  essere destinati alle
  specialita'  o ai servizi che richiedono particolare qualificazione
  frequentano corsi di specializzazione della durata di sei mesi.
    Gli  agenti,  durante  il  periodo  in cui frequentano i corsi di
  specializzazione, non possono essere impiegati in attivita' diverse
  da  quelle  del  servizio  cui debbono essere destinati, se non per
  eccezionali  esigenze  di servizio e su disposizione del capo della
  polizia-direttore  generale  della  pubblica  sicurezza.  Ove  cio'
  comporti  l'interruzione  del  corso  per  un  periodo  complessivo
  superiore  ai  trenta giorni, esso e' prorogato per un periodo pari
  alla durata della interruzione.