ART. 52.
               (Nomina ad allievo ispettore di polizia)

    L'assunzione degli ispettori di polizia avviene mediante pubblico
  concorso  al  quale  possono  partecipare  i  cittadini italiani in
  possesso dei seguenti requisiti:
      1) godimento dei diritti civili e politici;
      2)  eta'  non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli
  anni trenta;
      3)  idoneita'  fisica,  psichica  e attitudinale al servizio di
  polizia;
     4) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente;
      5) buona condotta.
    Gli  appartenenti  al ruolo degli agenti e degli assistenti e dei
  sovrintendenti  che  abbiano  superato il trentesimo anno di eta' e
  non  abbiano  raggiunto il quarantesimo anno possono partecipare al
  concorso  per non piu' di due volte purche' in possesso degli altri
  requisiti.
    A   parita'  di  merito  l'appartenenza  alla  Polizia  di  Stato
  costituisce  titolo  di preferenza, fermi restando gli altri titoli
  preferenziali previsti dalle leggi vigenti.
    Possono   altresi'   partecipare  al  concorso,  in  assenza  del
  requisito  del  titolo  di studio, anche fino al raggiungimento del
  quarantesimo  anno  di  eta'  i sovrintendenti che abbiano compiuto
  cinque  anni  di  servizio  e  non  abbiano  riportato, nell'ultimo
  biennio,  la  deplorazione  o  sanzione  disciplinare  piu' grave e
  dimostrino  idoneita'  a  specifiche  attitudini per le funzioni di
  ispettore.  L'accertamento  di tali idoneita' ed attitudini avviene
  attraverso  apposita prova d'esame scritta e orale, abilitante alla
  partecipazione  al  concorso. Ai candidati di cui al presente comma
  e' riservato un terzo dei posti messi a concorso.
    Se  i posti riservati alla categoria di cui al comma presente non
  vengono  coperti,  la  differenza va ad aumentare i posti spettanti
  all'altra categoria.
    Il limite di eta', di cui al comma precedente, non si applica nei
  confronti  del  personale  della Polizia di Stato che, alla data di
  entrata  in  vigore  della  presente legge, riveste la qualifica di
  vice brigadiere e di brigadiere.
    Non  sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle
  forze  armate,  dai  corpi militarmente organizzati o destituiti da
  pubblici  uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per
  delitto   non   colposo   o  sono  stati  sottoposti  a  misura  di
  prevenzione.
    Relativamente  al concorso e alla prova di esame di cui al quarto
  comma   del   presente   articolo   si   applica  quanto  stabilito
  all'articolo 59.
    I vincitori dei concorsi sono nominati allievi ispettori.