ART. 52. (Nomina ad allievo ispettore di polizia) L'assunzione degli ispettori di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 1) godimento dei diritti civili e politici; 2) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trenta; 3) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia; 4) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente; 5) buona condotta. Gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti e dei sovrintendenti che abbiano superato il trentesimo anno di eta' e non abbiano raggiunto il quarantesimo anno possono partecipare al concorso per non piu' di due volte purche' in possesso degli altri requisiti. A parita' di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti. Possono altresi' partecipare al concorso, in assenza del requisito del titolo di studio, anche fino al raggiungimento del quarantesimo anno di eta' i sovrintendenti che abbiano compiuto cinque anni di servizio e non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave e dimostrino idoneita' a specifiche attitudini per le funzioni di ispettore. L'accertamento di tali idoneita' ed attitudini avviene attraverso apposita prova d'esame scritta e orale, abilitante alla partecipazione al concorso. Ai candidati di cui al presente comma e' riservato un terzo dei posti messi a concorso. Se i posti riservati alla categoria di cui al comma presente non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. Il limite di eta', di cui al comma precedente, non si applica nei confronti del personale della Polizia di Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di vice brigadiere e di brigadiere. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. Relativamente al concorso e alla prova di esame di cui al quarto comma del presente articolo si applica quanto stabilito all'articolo 59. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi ispettori.