ART. 53.
             (Corsi per la nomina ad ispettore di polizia)

    Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di polizia frequentano,
  presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi,
  preordinato alla loro formazione tecnico professionale di agenti di
  pubblica   sicurezza   e  ufficiali  di  polizia  giudiziaria,  con
  particolare  riguardo all'attivita' investigativa. Durante il corso
  essi   sono   sottoposti   a   selezione   attitudinale  anche  per
  l'accertamento della idoneita' a servizi che richiedono particolare
  qualificazione.
    Gli allievi ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneita'
  al servizio di polizia quali ispettori e superato gli esami scritti
  e  orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati ispettori
  in prova.
    Essi  prestano  giuramento  e  sono  immessi nel ruolo secondo la
  graduatoria finale.
    Gli  allievi  ispettori  durante i primi dodici mesi di corso non
  possono  essere  impiegati  in  servizio  di  polizia;  nel periodo
  successivo  possono  esserlo esclusivamente a fine di addestramento
  per  il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non
  superiore a due mesi.
    Gli  ispettori  in prova sono assegnati, sulla base dei risultati
  della  selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere
  un periodo di prova della durata di sei mesi.