ART. 55.
                   (Nomina a commissario di polizia)

    L'assunzione dei commissari di polizia avviene:
      a)  dopo  aver  frequentato,  con  esito  positivo,  l'Istituto
  superiore di polizia, di cui all'articolo 58;
      b)  mediante  pubblico concorso, al quale possono partecipare i
  cittadini  italiani  di  ambo  i  sessi  in  possesso  dei seguenti
  requisiti:
        1) godimento dei diritti civili e politici;
        2)  idoneita'  fisica, psichica e attitudinale al servizio di
  polizia;
        3) buona condotta;
        4) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche;
        5) eta' non superiore ai ventotto anni.
      Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di
  un  sesto  dei  posti  disponibili, gli appartenenti al ruolo degli
  ispettori,  in  possesso dei prescritti requisiti e che non abbiano
  superato  il  trentottesimo  anno di eta'. Se i posti riservati non
  vengono  coperti  la  differenza  va ad aumentare i posti spettanti
  all'altra categoria.
    Al  concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle
  forze  armate,  dai  corpi militarmente organizzati o destituiti da
  pubblici  uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per
  reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
    I  candidati  sono  sottoposti  all'accertamento  della idoneita'
  fisica  e  psichica  ed  a  prove  idonee  a  valutarne le qualita'
  attitudinali al servizio di polizia.
I vincitori del concorso sono nominati commissari in prova.
Relativamente al concorso, si applica quanto stabilito
dall'articolo 59.