ART. 56.
           (Corsi per la nomina a commissario di polizia)

  Ottenuta  la  nomina, i commissari in prova frequentano un corso di
formazione   teorico-pratico   della   durata  di  nove  mesi  presso
l'apposita   sezione  dell'Istituto  superiore  di  polizia,  di  cui
all'articolo 58.
  Il  corso  di  formazione si svolge secondo programmi stabiliti con
decreto  del  Ministro  dell'interno e l'insegnamento e' impartito da
docenti  universitari,  magistrati,  dipendenti  dell'amministrazione
dello Stato o persone estranee ad essa.
  Al  termine  del  corso,  i  commissari  in  prova, che siano stati
dichiarati  idonei  ai servizi di polizia, sostengono un esame finale
sulle  materie  oggetto di studio dinanzi ad una commissione composta
secondo  le  modalita'  di cui al penultimo comma dell'articolo 60, e
presieduta dal direttore dell'Istituto superiore di polizia.
  I  commissari  in prova, durante i nove mesi del corso, non possono
essere impiegati in servizio di polizia.
  I  commissari  in  prova,  che  hanno superato gli esami finali del
corso, sono nominati commissari di polizia.
  Essi prestano giuramento e sono ammessi nel ruolo direttivo secondo
l'ordine di graduatoria dell'esame finale.
  I  commissari  in  prova  che  non  superano l'esame finale possono
partecipare  al  corso  successivo;  se  l'esito  di  quest'ultimo e'
negativo, sono dimessi.
  I   commissari,   sulla   base   dei   risultati   della  selezione
attitudinale, sono assegnati ai servizi d'istituto.