ART. 57. (Dimissioni dal corso per la nomina a commissario di polizia) Sono dimessi dal corso i commissari in prova che: a) dichiarano di rinunciare al corso; b) non superano gli esami del corso; c) non sono dichiarati idonei al servizio di polizia per il numero e la gravita' delle sanzioni disciplinari riportate; d) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non consecutivi, e di novanta giorni per infermita' contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso il commissario in prova e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica. I commissari in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a frequentare il corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Sono espulsi dal corso i commissari in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia.