ART. 57. 
    (Dimissioni dal corso per la nomina a commissario di polizia) 
 
  Sono dimessi dal corso i commissari in prova che: 
    a) dichiarano di rinunciare al corso; 
    b) non superano gli esami del corso; 
    c) non sono dichiarati idonei  al  servizio  di  polizia  per  il
numero e la gravita' delle sanzioni disciplinari riportate; 
    d) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu'  di
trenta giorni, anche se non consecutivi,  e  di  novanta  giorni  per
infermita' contratta durante il  corso,  salvo  che  essa  sia  stata
contratta a causa delle esercitazioni  pratiche,  nel  qual  caso  il
commissario  in  prova  e'  ammesso  a  partecipare  al  primo  corso
successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica. 
  I commissari in prova di sesso femminile, la cui  assenza  oltre  i
trenta giorni e' stata determinata  da  maternita',  sono  ammessi  a
frequentare il corso successivo ai  periodi  di  assenza  dal  lavoro
previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 
  Sono espulsi dal  corso  i  commissari  in  prova  responsabili  di
infrazioni  punibili  con  sanzioni  disciplinari  piu'  gravi  della
deplorazione. 
  I provvedimenti di  dimissione  e  di  espulsione  dal  corso  sono
adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale  della
pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore
di polizia.