ART. 58.
                   (Istituto superiore di polizia)

  Il  Governo della Repubblica e' delegato a provvedere, entro dodici
mesi  dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente
valore  di  legge ordinaria, alla istituzione di una scuola nazionale
con  sede  a  Roma  per  la  formazione e specializzazione dei quadri
direttivi  dell'Amministrazione  della pubblica sicurezza, che assume
la denominazione di Istituto superiore di polizia, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
    a)   previsione   che   l'ammissione   al   concorso  di  accesso
all'istituto  sia  consentita  ai  giovani  in possesso di diploma di
scuola  secondaria  superiore  o  titolo  equivalente che non abbiano
superato  il ventunesimo anno di eta' e siano in possesso degli altri
requisiti previsti dall'articolo 55;
    b)  determinazione delle modalita' del concorso di accesso, della
composizione e nomina della commissione esaminatrice, dei criteri per
l'accertamento  della idoneita' fisica e psichica, per la valutazione
delle qualita' attitudinali e del livello culturale dei candidati;
    c)  previsione che al concorso di accesso possano partecipare gli
ispettori,  i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti in possesso
dei requisiti prescritti, che non abbiano superato il trentesimo anno
di eta';
    d)   previsione   che   il  corso  si  svolga  secondo  programmi
universitari  integrati  da  materie  professionali, secondo piani di
studi  e  programmi  di  ciascuna  materia  stabiliti con decreto del
Ministro  della  pubblica  istruzione,  di  concerto  con il Ministro
dell'interno;
    e)  previsione  che  al  termine  del  primo  biennio gli allievi
conseguano  la  nomina  ad aspirante commissario di polizia in prova,
dopo  apposito  giudizio  di  idoneita'  del direttore dell'istituto,
sentito il collegio dei docenti;
    f)  previsione che al termine del quarto anno di corso l'allievo,
che  abbia  superato  tutti gli esami previsti nel piano degli studi,
sia  ammesso  a  sostenere  l'esame finale dinanzi ad una commissione
composta  da  docenti  delle  materie  universitarie  e professionali
dell'istituto   e   presieduta   dal   preside   della   facolta'  di
giurisprudenza dell'universita' di Roma o da un docente universitario
da  lui  delegato;  che  la  commissione sia nominata annualmente con
decreto  del  Ministro  della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro dell'interno;
    g)  previsione  che, conseguito il diploma, gli aspiranti vengano
nominati  commissari  in prova ed ammessi alla frequenza del corso di
cui  al  primo  comma  dell'articolo  56  presso  un'apposita sezione
dell'istituto;
    h)    determinazione    delle    strutture   e   dell'ordinamento
dell'istituto, prevedendo la creazione di tre sezioni, di cui una per
le   esigenze   di  cui  all'articolo  56  ed  una  per  i  corsi  di
specializzazione;
    i)   determinazione   di  modalita'  per  garantire  l'osservanza
dell'obbligo,   che   deve  essere  assunto  verso  l'Amministrazione
all'atto  della  nomina ad allievo commissario in prova, di permanere
in  servizio  per  cinque anni dal conseguimento del diploma, nonche'
per   l'allontanamento  e  le  dimissioni  dai  corsi  degli  allievi
aspiranti;
    l)  previsione  di  norme  che  consentano,  a  coloro  che hanno
ottenuto  il diploma, di conseguire, mediante il superamento di esami
integrativi, il diploma di laurea.