ART. 58. (Istituto superiore di polizia) Il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla istituzione di una scuola nazionale con sede a Roma per la formazione e specializzazione dei quadri direttivi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che assume la denominazione di Istituto superiore di polizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione che l'ammissione al concorso di accesso all'istituto sia consentita ai giovani in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente che non abbiano superato il ventunesimo anno di eta' e siano in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 55; b) determinazione delle modalita' del concorso di accesso, della composizione e nomina della commissione esaminatrice, dei criteri per l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e del livello culturale dei candidati; c) previsione che al concorso di accesso possano partecipare gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti in possesso dei requisiti prescritti, che non abbiano superato il trentesimo anno di eta'; d) previsione che il corso si svolga secondo programmi universitari integrati da materie professionali, secondo piani di studi e programmi di ciascuna materia stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno; e) previsione che al termine del primo biennio gli allievi conseguano la nomina ad aspirante commissario di polizia in prova, dopo apposito giudizio di idoneita' del direttore dell'istituto, sentito il collegio dei docenti; f) previsione che al termine del quarto anno di corso l'allievo, che abbia superato tutti gli esami previsti nel piano degli studi, sia ammesso a sostenere l'esame finale dinanzi ad una commissione composta da docenti delle materie universitarie e professionali dell'istituto e presieduta dal preside della facolta' di giurisprudenza dell'universita' di Roma o da un docente universitario da lui delegato; che la commissione sia nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno; g) previsione che, conseguito il diploma, gli aspiranti vengano nominati commissari in prova ed ammessi alla frequenza del corso di cui al primo comma dell'articolo 56 presso un'apposita sezione dell'istituto; h) determinazione delle strutture e dell'ordinamento dell'istituto, prevedendo la creazione di tre sezioni, di cui una per le esigenze di cui all'articolo 56 ed una per i corsi di specializzazione; i) determinazione di modalita' per garantire l'osservanza dell'obbligo, che deve essere assunto verso l'Amministrazione all'atto della nomina ad allievo commissario in prova, di permanere in servizio per cinque anni dal conseguimento del diploma, nonche' per l'allontanamento e le dimissioni dai corsi degli allievi aspiranti; l) previsione di norme che consentano, a coloro che hanno ottenuto il diploma, di conseguire, mediante il superamento di esami integrativi, il diploma di laurea.