ART. 59.
   (Trattamento economico degli allievi e modalita' dei concorsi)

  Il  trattamento  economico  degli  allievi  dei  corsi  di cui agli
articoli  precedenti  e'  determinato,  in  misura proporzionale alle
retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi
corsi,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro.
  Agli  allievi  provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato
verra' assegnato il trattamento economico piu' favorevole.
  Le  modalita'  dei  concorsi,  della  composizione  e  nomina delle
commissioni  esaminatrici  ed  i  criteri  per  l'accertamento  della
idoneita'  fisica  e  psichica,  per  la  valutazione  delle qualita'
attitudinali   e   del   livello  culturale  dei  candidati,  per  la
documentazione  richiesta  a  questi ultimi, per la determinazione di
eventuali  requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con
apposito  regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, su
proposta del Ministro dell'interno.