ART. 60. (Istruzione e formazione professionale) Gli istituti di istruzione per la formazione del personale della Polizia di Stato sono i seguenti: 1) scuole per agenti di polizia; 2) istituti per sovrintendenti di polizia; 3) istituto di perfezionamento per ispettori di polizia; 4) Istituto superiore di polizia; 5) centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento. Nei programmi e' dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri del cittadino, all'insegnamento delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta alla criminalita' e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti e allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche rispondono al fine di conseguire la piu' alta preparazione professionale del personale e di promuovere il senso di responsabilita' e capacita' di iniziativa. Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, per le materie corrispondenti a quelle di insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e per le materie specialistiche, tecnico-professionali e per l'addestramento vengono formati elenchi che comprendono docenti universitari o di istituti specializzati e di materie letterarie nelle scuole secondarie di primo e secondo grado di ruolo o abilitati, nonche' magistrati, funzionari di polizia e di altre amministrazioni dello Stato e ufficiali delle forze armate che chiedano di esservi inclusi. Detti elenchi vengono formati da una apposita commissione, costituita dal provveditore agli studi, dal presidente del tribunale civile e penale, dal presidente del tribunale amministrativo regionale, o loro delegati, della circoscrizione ove ha sede l'istituto o centro o scuola di polizia, dal direttore del medesimo istituto o scuola o centro e da funzionari di polizia nominati dal Ministro dell'interno. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o centro presso cui gli insegnanti sono chiamati a svolgere la propria attivita', tenuto conto del numero degli insegnanti di cultura generale gia' in servizio nelle scuole di polizia alla data di entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1975, n. 608, che rimangono a domanda nell'attuale posizione fino a collocamento a riposo. Gli insegnanti che sono chiamati a svolgere attivita' a tempo pieno costituiscono l'organico del personale insegnante della polizia presso ciascun istituto o scuola o centro. Gli insegnanti predetti possono essere collocati nella posizione di fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza e il servizio prestato presso l'istituto o scuola o centro e' riconosciuto ad ogni effetto nell'ambito del ruolo di provenienza. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili. Ai docenti, gia' in servizio nelle scuole di polizia, viene attribuito lo stesso trattamento economico di quelli di prima nomina, che svolgono analoga attivita' didattica. Fuori dei casi in cui il personale fruisca di regolare retribuzione per l'insegnamento presso gli istituti o scuole o centri, dell'amministrazione della pubblica sicurezza, viene corrisposto un compenso determinato in base all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Le materie d'insegnamento, i piani di studio, lo svolgimento dei corsi, le modalita' degli esami, il collegio dei docenti e gli appositi organismi di collaborazione tra docenti e allievi sono previsti dai regolamenti degli istituti o scuole o centri di cui al primo comma, da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno. Il collegio dei docenti esprime al direttore il parere sul giudizio di idoneita' di cui agli articoli 48, comma secondo, 53, comma secondo, e 56, comma terzo.