ART. 60. 
               (Istruzione e formazione professionale) 
 
  Gli istituti di istruzione per la formazione  del  personale  della
Polizia di Stato sono i seguenti: 
    1) scuole per agenti di polizia; 
    2) istituti per sovrintendenti di polizia; 
    3) istituto di perfezionamento per ispettori di polizia; 
    4) Istituto superiore di polizia; 
    5)  centri  e  scuole  di   specializzazione,   addestramento   e
aggiornamento. 
  Nei programmi e' dedicata particolare cura  all'insegnamento  della
Costituzione e dei diritti e doveri del  cittadino,  all'insegnamento
delle  materie  giuridiche  e  professionali  e  alle   esercitazioni
pratiche per la lotta alla criminalita' e  la  tutela  dell'ordine  e
della sicurezza pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi  di
insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti e allievi,
la previsione e la conduzione delle prove pratiche rispondono al fine
di conseguire la piu' alta preparazione professionale del personale e
di promuovere il senso di responsabilita' e capacita' di iniziativa. 
  Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia,  per  le
materie  corrispondenti  a  quelle  di  insegnamento   nelle   scuole
secondarie di primo e secondo grado e per le materie  specialistiche,
tecnico-professionali e per l'addestramento vengono  formati  elenchi
che comprendono docenti universitari o di istituti specializzati e di
materie letterarie nelle scuole secondarie di primo e  secondo  grado
di ruolo o abilitati, nonche' magistrati, funzionari di polizia e  di
altre amministrazioni dello Stato e ufficiali delle forze armate  che
chiedano di esservi inclusi. Detti elenchi  vengono  formati  da  una
apposita commissione, costituita dal  provveditore  agli  studi,  dal
presidente  del  tribunale  civile  e  penale,  dal  presidente   del
tribunale  amministrativo   regionale,   o   loro   delegati,   della
circoscrizione ove ha sede l'istituto o centro o scuola  di  polizia,
dal direttore del medesimo istituto o scuola o centro e da funzionari
di polizia  nominati  dal  Ministro  dell'interno.  La  scelta  degli
insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del direttore
generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore dell'istituto
o scuola o centro presso cui gli insegnanti sono chiamati a  svolgere
la propria attivita', tenuto conto del  numero  degli  insegnanti  di
cultura generale gia' in servizio nelle scuole di polizia  alla  data
di entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n.  253,  confermati
nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai sensi degli articoli 1
e 3 della legge 27 ottobre 1975, n.  608,  che  rimangono  a  domanda
nell'attuale posizione fino a collocamento a riposo.  Gli  insegnanti
che sono chiamati a svolgere attivita' a  tempo  pieno  costituiscono
l'organico del personale  insegnante  della  polizia  presso  ciascun
istituto o scuola o centro. Gli insegnanti  predetti  possono  essere
collocati nella posizione  di  fuori  ruolo  dall'amministrazione  di
appartenenza e il servizio prestato  presso  l'istituto  o  scuola  o
centro e' riconosciuto ad  ogni  effetto  nell'ambito  del  ruolo  di
provenienza.  Gli  incarichi  hanno  la  durata  del  corso  e   sono
rinnovabili. 
  Ai docenti,  gia'  in  servizio  nelle  scuole  di  polizia,  viene
attribuito lo stesso trattamento economico di quelli di prima nomina,
che svolgono analoga attivita' didattica. 
  Fuori dei casi in cui il personale fruisca di regolare retribuzione
per  l'insegnamento  presso  gli  istituti   o   scuole   o   centri,
dell'amministrazione della pubblica sicurezza, viene  corrisposto  un
compenso  determinato  in  base  all'articolo  13  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n.  472,  concernente  la
Scuola superiore della pubblica amministrazione. 
  Le materie d'insegnamento, i piani di studio,  lo  svolgimento  dei
corsi, le modalita' degli  esami,  il  collegio  dei  docenti  e  gli
appositi organismi di  collaborazione  tra  docenti  e  allievi  sono
previsti dai regolamenti degli istituti o scuole o centri di  cui  al
primo comma, da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno. 
  Il collegio dei docenti esprime al direttore il parere sul giudizio
di idoneita' di cui  agli  articoli  48,  comma  secondo,  53,  comma
secondo, e 56, comma terzo.