ART. 17.
          (Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche).

  Gli  interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento
delle  opere  di  competenza  dei  Ministeri  per  i beni culturali e
ambientali,  di  grazia  e  giustizia,  dei trasporti, della pubblica
istruzione,    dei    lavori    pubblici,   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni,  delle  finanze, della difesa e dell'agricoltura e
delle foreste, realizzati sulla base di programmi annuali predisposti
da  ciascuna  amministrazione,  finalizzati  all'equilibrato sviluppo
delle  regioni  Basilicata e Campania, sono approvati e finanziati ai
sensi  dei precedenti articoli 3 e 4 e sono eseguiti in conformita' a
quanto previsto dal precedente articolo 16.
  Per  l'esecuzione  dei  lavori di competenza dell'ANAS, relativi al
ripristino e allo sviluppo della rete delle strade statali nelle zone
terremotate,  i capi compartimento della viabilita' sono autorizzati,
in  deroga  ai  limiti  stabiliti  dall'articolo  70  del regolamento
approvato  con  regio  decreto  25  maggio 1895, n. 350, e successive
modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 1 febbraio
1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.
  Per  i  lavori  di  cui  al  precedente  comma  non si applicano le
disposizioni  degli  articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n.
64.
  Il  Ministro  per  i  beni culturali e ambientali puo', con proprio
decreto,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, affidare, per le
opere  di  sua  competenza,  incarichi  a  singoli studiosi, istituti
universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni.
  Il Ministro della pubblica istruzione, nel formulare i programmi di
competenza,  terra'  conto  anche  delle  esigenze di ricostruzione e
riparazione   degli  istituti  universitari  nonche'  delle  esigenze
connesse alla istituzione della universita' della Basilicata.
  Per  l'assolvimento  dei  compiti  connessi  con l'attuazione della
presente  legge,  i provveditorati alle opere pubbliche delle regioni
Basilicata e Campania possono avvalersi, per un periodo non superiore
a  tre anni, dell'opera di liberi professionisti, stipulando apposite
convenzioni.