ART. 17.
(Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche).
Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento
delle opere di competenza dei Ministeri per i beni culturali e
ambientali, di grazia e giustizia, dei trasporti, della pubblica
istruzione, dei lavori pubblici, delle poste e delle
telecomunicazioni, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e
delle foreste, realizzati sulla base di programmi annuali predisposti
da ciascuna amministrazione, finalizzati all'equilibrato sviluppo
delle regioni Basilicata e Campania, sono approvati e finanziati ai
sensi dei precedenti articoli 3 e 4 e sono eseguiti in conformita' a
quanto previsto dal precedente articolo 16.
Per l'esecuzione dei lavori di competenza dell'ANAS, relativi al
ripristino e allo sviluppo della rete delle strade statali nelle zone
terremotate, i capi compartimento della viabilita' sono autorizzati,
in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento
approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive
modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 1 febbraio
1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.
Per i lavori di cui al precedente comma non si applicano le
disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n.
64.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo', con proprio
decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, affidare, per le
opere di sua competenza, incarichi a singoli studiosi, istituti
universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni.
Il Ministro della pubblica istruzione, nel formulare i programmi di
competenza, terra' conto anche delle esigenze di ricostruzione e
riparazione degli istituti universitari nonche' delle esigenze
connesse alla istituzione della universita' della Basilicata.
Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della
presente legge, i provveditorati alle opere pubbliche delle regioni
Basilicata e Campania possono avvalersi, per un periodo non superiore
a tre anni, dell'opera di liberi professionisti, stipulando apposite
convenzioni.