ART. 44. (Sanatoria) Sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti, restano validi i provvedimenti adottati e continuano ad avere efficacia gli atti amministrativi posti in essere in applicazione delle norme del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27, e del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167. Si conferma l'autorizzazione all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta a corrispondere, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato impegnato alla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base dei criteri stabiliti nei provvedimenti e negli atti amministrativi di cui al primo comma del presente articolo, alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici le integrazioni sul prezzo della carta utilizzata fino al 30 giugno 1979 ed alle agenzie di stampa i contributi per il periodo 1 luglio 1978-30 giugno 1979.