ART. 44.
                             (Sanatoria)

  Sono  fatti  salvi  i  rapporti  giuridici  sorti, restano validi i
provvedimenti  adottati  e  continuano  ad  avere  efficacia gli atti
amministrativi  posti  in  essere  in  applicazione  delle  norme del
decreto-legge  15  febbraio 1980, n. 27, e del decreto-legge 7 maggio
1980, n. 167.
  Si  conferma l'autorizzazione all'Ente nazionale per la cellulosa e
per  la  carta  a corrispondere, con i fondi tratti dai contributi ad
esso  dovuti  a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive
modificazioni,  integrati con il contributo straordinario dello Stato
impegnato alla data di entrata in vigore della presente legge e sulla
base   dei   criteri   stabiliti   nei  provvedimenti  e  negli  atti
amministrativi  di  cui  al  primo  comma del presente articolo, alle
imprese  editrici  di giornali quotidiani e periodici le integrazioni
sul  prezzo  della  carta  utilizzata  fino al 30 giugno 1979 ed alle
agenzie di stampa i contributi per il periodo 1 luglio 1978-30 giugno
1979.