ART. 45. 
                     (Proroga delle provvidenze) 
 
  Per consentire all'Ente nazionale per la cellulosa e per  la  carta
l'erogazione, in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani
e  delle  agenzie  di  stampa  a  diffusione  nazionale  nonche'  dei
periodici editi da cooperative costituite a norma dell'articolo  6  o
dell'articolo 52, delle integrazioni  e  dei  contributi  di  cui  al
precedente articolo per il periodo 1 luglio 1979-31 dicembre 1980, e'
autorizzata, in favore dello stesso Ente,  la  corresponsione  di  un
contributo straordinario dello Stato di lire 91 miliardi. 
  Le integrazioni e i contributi di  cui  al  comma  precedente  sono
corrisposti agli aventi titolo  secondo  i  criteri  e  le  procedure
seguite, per le analoghe erogazioni relative al periodo  fino  al  30
giugno 1979, dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta  con
i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della  legge  28
marzo 1956, n. 168, e  successive  modificazioni,  integrati  con  il
contributo straordinario dello Stato di cui al comma precedente. 
  Le  imprese  editrici  di  giornali  quotidiani  hanno  titolo   ai
contributi di cui all'articolo 22  e  alle  integrazioni  di  cui  al
precedente  comma,  anche  nel   caso   che,   durante   il   periodo
intercorrente dal 1 luglio 1979 alla data di entrata in vigore  della
presente legge, abbiano adottato prezzi di vendita diversi da  quelli
stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi. 
  E' autorizzata la corresponsione di contributi a favore di giornali
e riviste italiani  pubblicati  all'estero  e  di  pubblicazioni  con
periodicita'  almeno  trimestrale   edite   in   Italia   e   diffuse
prevalentemente all'estero per il periodo 1 gennaio 1978-31  dicembre
1980. 
  L'importo complessivo di  tali  contributi  e'  pari  all'ammontare
dell'importo annuo di cui al precedente articolo 26  ed  e'  posto  a
carico del fondo di cui al precedente primo comma. La  corresponsione
dei suddetti contributi e' effettuata in conformita' ai criteri, alle
modalita' e alle procedure previsti dal precedente articolo 26 per le
analoghe erogazioni relative al quinquennio decorrente dal 1  gennaio
1981 ed e' autorizzata soltanto in favore  dei  giornali,  riviste  e
pubblicazioni che siano stati continuativamente editi durante  l'anno
1980.