ART. 47.
   (Iscrizioni e comunicazioni al registro nazionale della stampa)

  Le  comunicazioni di cui al settimo comma dell'articolo 1, relative
a  situazioni  verificatesi  prima  della  istituzione  del  registro
nazionale   della  stampa  di  cui  all'articolo  11,  devono  essere
effettuate  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
  Fermo  quanto  disposto  dal  comma  precedente, le disposizioni di
attuazione di cui all'articolo 54 fissano i termini entro i quali gli
editori  e gli imprenditori di cui, rispettivamente, al secondo ed al
quarto  comma  dell'articolo  11  devono provvedere, in sede di prima
applicazione  della  presente  legge,  ad  adempiere agli obblighi di
iscrizione  e  di  comunicazione  al  registro nazionale della stampa
previsti dalla legge stessa.