ART. 49.
              (Concentrazioni nella stampa quotidiana)

  Qualora,  all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, una
impresa abbia superato le percentuali di tiratura di cui all'articolo
4 e sia editrice di piu' testate, deve provvedere entro tre anni alla
alienazione  di  azioni,  partecipazioni,  quote di proprieta' fino a
rientrare nelle percentuali massime di cui al predetto articolo 4. In
tale  caso i contratti di affitto sono sempre cedibili malgrado patto
contrario.
  Qualora   l'impresa   non  adempia  a  quanto  disposto  dal  comma
precedente,  il  tribunale, su richiesta del Garante o di chiunque vi
abbia  interesse, ordina la vendita di azioni, partecipazioni o quote
di  proprieta'  a  mezzo  di  un  agente di cambio o di una azienda o
agenzia di credito.