ART. 49. (Concentrazioni nella stampa quotidiana) Qualora, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, una impresa abbia superato le percentuali di tiratura di cui all'articolo 4 e sia editrice di piu' testate, deve provvedere entro tre anni alla alienazione di azioni, partecipazioni, quote di proprieta' fino a rientrare nelle percentuali massime di cui al predetto articolo 4. In tale caso i contratti di affitto sono sempre cedibili malgrado patto contrario. Qualora l'impresa non adempia a quanto disposto dal comma precedente, il tribunale, su richiesta del Garante o di chiunque vi abbia interesse, ordina la vendita di azioni, partecipazioni o quote di proprieta' a mezzo di un agente di cambio o di una azienda o agenzia di credito.