ART. 50.
(Rilascio delle autorizzazioni   per   la  vendita  di  quotidiani  e
                             periodici)

  Fino  all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  regionali di cui
all'articolo  14,  le  autorizzazioni per i posti fissi di vendita di
quotidiani  e  periodici  sono  rilasciate  dai  sindaci,  sentite le
rappresentanze  locali  delle  organizzazioni di cui al secondo comma
del medesimo articolo.
  Con  i  provvedimenti adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo
14 e' emanata la disciplina transitoria che resta in vigore fino alla
definizione dei piani comunali.