ART. 50. (Rilascio delle autorizzazioni per la vendita di quotidiani e periodici) Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 14, le autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici sono rilasciate dai sindaci, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di cui al secondo comma del medesimo articolo. Con i provvedimenti adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo 14 e' emanata la disciplina transitoria che resta in vigore fino alla definizione dei piani comunali.