Art. 17. Procedimenti per l'irrogazione del richiamo scritto e della pena pecuniaria Il procedimento per irrogare il richiamo scritto o la pena pecuniaria deve svolgersi attraverso le seguenti fasi: contestazione scritta degli addebiti al trasgressore; acquisizione delle giustificazioni scritte dell'interessato; valutazione delle giustificazioni addotte e degli altri elementi raccolti; decisione; notifica della decisione al trasgressore; comunicazione della sanzione inflitta agli uffici interessati.