Art. 17.
Procedimenti per l'irrogazione  del  richiamo  scritto  e  della pena
                             pecuniaria

  Il  procedimento  per  irrogare  il  richiamo  scritto  o  la  pena
pecuniaria deve svolgersi attraverso le seguenti fasi:
    contestazione scritta degli addebiti al trasgressore;
    acquisizione delle giustificazioni scritte dell'interessato;
    valutazione  delle giustificazioni addotte e degli altri elementi
raccolti;
    decisione;
    notifica della decisione al trasgressore;
   comunicazione della sanzione inflitta agli uffici interessati.