Art. 18.
          Procedimento per l'irrogazione della deplorazione

  Il   procedimento  per  irrogare  la  deplorazione  deve  svolgersi
attraverso le seguenti fasi:
    contestazione scritta degli addebiti al trasgressore;
    acquisizione delle giustificazioni scritte dell'interessato;
    convocazione  del trasgressore, degli eventuali testimoni e della
commissione  consultiva  di  cui  all'art.  15,  da parte dell'organo
competente ad irrogare la sanzione;
    svolgimento della riunione.
  Il  predetto  organo, assistito da un segretario, da' lettura degli
addebiti   contestati   e   delle   giustificazioni   presentate  dal
trasgressore,  rendendo inoltre noti i suoi precedenti disciplinari e
di servizio, nonche' l'eta' e l'anzianita' di servizio;
  acquisisce le dichiarazioni degli eventuali testimoni;
  chiede,  d'iniziativa  o  a richiesta dei membri della commissione,
eventuali   ulteriori   chiarimenti   al   trasgressore   sui   fatti
addebitatigli;
  congedato  il  trasgressore, raccoglie il parere dei singoli membri
della commissione.
  Della   seduta   e'  redatto  apposito  verbale,  sottoscritto  dal
funzionario procedente e dal segretario.
  La  decisione  deve  essere  notificata  al  trasgressore  entro il
termine di cinque giorni dalla data della seduta.
  Della sanzione inflitta deve essere data comunicazione scritta agli
uffici interessati.