Art. 18. Procedimento per l'irrogazione della deplorazione Il procedimento per irrogare la deplorazione deve svolgersi attraverso le seguenti fasi: contestazione scritta degli addebiti al trasgressore; acquisizione delle giustificazioni scritte dell'interessato; convocazione del trasgressore, degli eventuali testimoni e della commissione consultiva di cui all'art. 15, da parte dell'organo competente ad irrogare la sanzione; svolgimento della riunione. Il predetto organo, assistito da un segretario, da' lettura degli addebiti contestati e delle giustificazioni presentate dal trasgressore, rendendo inoltre noti i suoi precedenti disciplinari e di servizio, nonche' l'eta' e l'anzianita' di servizio; acquisisce le dichiarazioni degli eventuali testimoni; chiede, d'iniziativa o a richiesta dei membri della commissione, eventuali ulteriori chiarimenti al trasgressore sui fatti addebitatigli; congedato il trasgressore, raccoglie il parere dei singoli membri della commissione. Della seduta e' redatto apposito verbale, sottoscritto dal funzionario procedente e dal segretario. La decisione deve essere notificata al trasgressore entro il termine di cinque giorni dalla data della seduta. Della sanzione inflitta deve essere data comunicazione scritta agli uffici interessati.