Art. 19.
Istruttoria per l'irrogazione  della sospensione dal servizio o della
                            destituzione

  L'istruttoria  per  irrogare  la  sospensione  dal  servizio  o  la
destituzione deve svolgersi attraverso le seguenti fasi:
    il  capo  dell'ufficio  o  il  comandante  del  reparto che abbia
notizia  di un'infrazione commessa da un dipendente, per la quale sia
prevista   una   sanzione   piu'  grave  della  deplorazione,  se  il
trasgressore  appartiene  a  qualifica  dirigenziale  o  direttiva o,
comunque,  e'  in  servizio  presso  il  dipartimento  della pubblica
sicurezza,  ne  da' comunicazione all'autorita' centrale competente a
infliggere la sanzione;
    se  invece  appartiene al restante personale, informa il questore
della provincia in cui lo stesso presta servizio.
  Le  predette  autorita',  ove  ritengano  che l'infrazione comporti
l'irrogazione  della  sospensione  dal servizio o della destituzione,
dispongono  che  venga  svolta  inchiesta disciplinare affidandone lo
svolgimento  ad  un  funzionario istruttore che appartenga a servizio
diverso   da   quello   dell'inquisito,   e   che  rivesta  qualifica
dirigenziale o direttiva superiore a quella dell'incolpato.
  Per  il  funzionario istruttore valgono le norme sulla astensione e
sulla ricusazione dei componenti i consigli di disciplina.
  Egli  provvede,  entro  dieci  giorni, a contestare gli addebiti al
trasgressore  invitandolo a presentare le giustificazioni nei termini
e  con  le  modalita'  di  cui all'art. 14 e svolge, successivamente,
tutti  gli  altri  accertamenti ritenuti da lui necessari o richiesti
dall'inquisito.
  L'inchiesta  dev'essere conclusa entro il termine di quarantacinque
giorni,  prorogabile  una  sola  volta di quindici giorni a richiesta
motivata dell'istruttore.
  Questi  riunisce  tutti  gli  atti  in  un  fascicolo,  numerandoli
progressivamente  in ordine cronologico e apponendo su ciascun foglio
la  propria  firma,  e  redige  apposita relazione, alla quale allega
tutto  il  carteggio  raccolto,  trasmettendola  all'autorita' che ha
disposto l'inchiesta.
  Detta  autorita',  esaminati  gli atti, se ritiene che gli addebiti
non   sussistono,   ne   dispone  l'archiviazione  con  provvedimento
motivato,   ovvero   li  trasmette  con  le  opportune  osservazioni,
all'organo competente a infliggere una sanzione minore.
  Qualora   gli   addebiti   sussistano,   trasmette   il   carteggio
dell'inchiesta,  con  le  opportune  osservazioni,  al  consiglio  di
disciplina competente in base al disposto degli articoli 6 e 7.