Art. 20. 
Procedimento  dinanzi  al  consiglio  centrale   o   provinciale   di
                             disciplina 
 
  Il consiglio centrale o  provinciale  di  disciplina  e'  convocato
dall'organo indicato nell'art. 16 entro dieci giorni dalla  ricezione
del carteggio. Nella prima riunione il presidente  ed  i  membri  del
consiglio esaminano gli atti e ciascuno di essi redige  dichiarazione
per far  constatare  tale  adempimento;  indi  il  presidente  nomina
relatore uno dei membri e fissa il giorno e l'ora della riunione  per
la trattazione orale e per la deliberazione del consiglio che  dovra'
aver luogo entro quindici giorni dalla data della prima riunione  del
consiglio stesso. 
  Il segretario, appena terminata la  prima  riunione,  notifica  per
iscritto  all'inquisito  che  dovra'  presentarsi  al  consiglio   di
disciplina  nel  giorno  e  nell'ora  fissati,  avvertendolo  che  ha
facolta' di prendere visione degli atti dell'inchiesta o di chiederne
copia entro dieci  giorni  e  di  farsi  assistere  da  un  difensore
appartenente   all'Amministrazione    della    pubblica    sicurezza,
comunicandone il nominativo entro tre giorni; lo avverte inoltre che,
se non si presentera', ne' dara'  notizia  di  essere  legittimamente
impedito, si procedera' in sua assenza. 
  Il difensore, se lo richiede, ha facolta' di prendere visione degli
atti prima della data della riunione e di chiederne copia; lo  stesso
non puo'  intervenire  alle  sedute  degli  organi  collegiali  senza
l'assenso dell'interessato. 
  Nel giorno fissato, aperta la  seduta,  il  presidente,  dopo  aver
fatto introdurre l'inquisito e l'eventuale difensore: 
    a) legge l'ordine di convocazione; 
    b)  rende  noti  i  precedenti   disciplinari   e   di   servizio
dell'inquisito; 
    c) legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame,  da  parte
propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale; 
    d) fa leggere dal segretario la contestazione degli addebiti,  le
giustificazioni e la relazione del funzionario istruttore; 
    e) chiede se i membri del consiglio o l'inquisito desiderino  che
sia  letto  qualche  altro  atto  dell'inchiesta  e,  se  lo  ritiene
necessario, ne autorizza la lettura. 
  Il presidente, o i membri del consiglio previa  autorizzazione  del
presidente, possono chiedere al giudicando chiarimenti  sui  fatti  a
lui addebitati. Questi  puo'  presentare  una  memoria  preparata  in
precedenza e firmata, contenente  la  sua  difesa,  e  puo'  produrre
eventuali nuovi elementi; la memoria e i documenti sono letti da  uno
dei componenti il consiglio ed allegati agli atti. Il presidente  da'
la parola al difensore, se presente, le cui conclusioni devono essere
riportate nel verbale della seduta, ed infine chiede all'inquisito se
ha altro da aggiungere.  Udite  le  ulteriori  ragioni  a  difesa  ed
esaminati gli eventuali nuovi  documenti,  il  presidente  dichiarata
chiusa  la  trattazione  orale  e  fa  ritirare  l'inquisito  ed   il
difensore. 
  Il consiglio, se ritiene di non poter esprimere il proprio giudizio
senza un supplemento  di  istruttoria,  sospende  il  procedimento  e
restituisce gli atti all'organo  proponente  indicando  i  punti  sui
quali giudica necessario ulteriori accertamenti. 
  Non  verificandosi  l'ipotesi  di  cui  al  precedente  comma,   il
consiglio delibera a maggioranza di voti, con le seguenti modalita': 
    a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni
pregiudiziali,  quelle  incidentali  la  cui  decisione   sia   stata
differita, quelle di fatto e di  diritto  riguardanti  le  infrazioni
contestate e, quindi,  se  occorre,  quelle  sull'applicazione  delle
sanzioni. Tutti i componenti del consiglio  danno  il  loro  voto  su
ciascuna questione; 
    b) qualora nella votazione si manifestino piu' di due opinioni, i
componenti il consiglio che hanno votato per la sanzione  piu'  grave
si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione  immediatamente
inferiore fino a che venga a sussistere la maggioranza. In ogni altro
caso, quando  su  una  questione  vi  e'  parita'  di  voti,  prevale
l'opinione piu' favorevole al giudicando.