Art. 21. 
              Deliberazione del consiglio di disciplina 
 
  Il consiglio di disciplina, se ritiene che  nessun  addebito  possa
muoversi all'inquisito, lo dichiara nella deliberazione.  Se  ritiene
che gli addebiti siano in  tutto  o  in  parte  fondati,  propone  la
sanzione da applicare. La deliberazione motivata  viene  redatta  dal
relatore o da  altro  componente  il  consiglio  ed  e'  firmata  dal
presidente, dall'estensore e dal segretario. 
  Copia della deliberazione con gli atti del procedimento e la  copia
del verbale della trattazione  orale,  viene  trasmessa  entro  dieci
giorni alla direzione centrale del personale del  dipartimento  della
pubblica sicurezza. 
  Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza
provvede con decreto motivato a dichiarare l'inquisito prosciolto  da
ogni addebito o ad infliggergli  la  sanzione  in  conformita'  della
deliberazione del consiglio, salvo che egli non ritenga  di  disporre
in modo piu' favorevole all'inquisito. 
  Il decreto  deve  essere  comunicato  all'interessato  entro  dieci
giorni dalla sua data, nei modi  previsti  dall'art.  104  del  testo
unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati
civili  dello  Stato  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.