Art. 19.
                         Farmacisti profughi

  Per  i  profughi di cui all'articolo 1 che nel Paese di provenienza
abbiano   esercitato   la  professione  di  farmacista,  l'iscrizione
all'albo  professionale  e'  titolo sufficiente per l'acquisto di una
farmacia.
  I  profughi  di  cui  all'articolo 1, gia' titolari di farmacia nel
Paese  di  provenienza,  hanno  diritto  ad  ottenere,  a  domanda da
presentarsi  alle  competenti  autorita'  sanitarie entro un triennio
dalla    data   di   rimpatrio,   l'autorizzazione   all'apertura   e
all'esercizio  di  una  farmacia - nei limiti di disponibilita' della
pianta   organica  -  previo  accertamento  dell'iscrizione  all'albo
professionale  dei  farmacisti  o  dell'avvenuta  presentazione della
domanda  di  iscrizione  e  dell'effettivo possesso della titolarita'
sulla  base  di  documentazione  rilasciata dall'autorita' consolare,
nonche' dei requisiti di moralita' e di condotta.
  Il   profugo   perseguitato  politico  gia'  titolare  di  farmacia
all'estero,  cui  non sia stata assegnata la sede farmaceutica, ha il
diritto  di  ottenerla, anche se invalido, facendosi rappresentare da
un direttore responsabile a tutti gli effetti.
  Non   possono   essere   comunque  conferite  ai  sensi  del  comma
precedente,  le  farmacie vacanti il cui precedente titolare abbia il
figlio  o  in  difetto  di  figlio,  il  coniuge  farmacista, purche'
iscritti all'albo.
  Le  domande,  volte  ad  ottenere  l'autorizzazione all'apertura ed
all'esercizio  di  una farmacia, presentate dai profughi e assimilati
ai  profughi  a  norma  delle  vigenti  disposizioni in materia e non
ancora  definite,  si  intendono proposte ai sensi e agli effetti del
secondo comma del presente articolo.