Art. 21.
              Licenza di vendita di generi di monopolio

  Il beneficio di cui all'articolo 17 non spetta, per quanto riguarda
la  concessione  della  licenza di vendita di generi di monopolio, al
profugo  che  abbia  rinunciato alla stessa licenza nel territorio di
provenienza.
  Qualora  la  cessazione  dell'esercizio della licenza di vendita di
generi  di  monopolio  nel territorio di provenienza sia imputabile a
causa  di  forza  maggiore,  attestata  dall'autorita'  consolare, il
profugo  non  perde  il  diritto  alla  reintegrazione nell'attivita'
commerciale.