Art. 24. Ripresa dell'esercizio di attivita' agricola I profughi di cui all'articolo 1, che esercitavano attivita' agricola nei Paesi di provenienza e i componenti del nucleo familiare che non svolgevano attivita' diversa, sono considerati coltivatori diretti ai fini della concessione dei benefici previsti dai decreti legislativi 24 febbraio 1948, n. 114, e 5 marzo 1948, n. 121, rispettivamente ratificati con leggi 22 marzo 1950, n. 114, e 11 marzo 1953, n. 159; dalle leggi 27 ottobre 1966, n. 910, e 14 agosto 1971, n. 817, dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e 23 dicembre 1974, n. 688, dal decreto-legge 29 novembre 1975, n. 562, convertito nella legge 22 dicembre 1975, n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, dalle altre leggi statali e regionali relative ai coltivatori diretti, nonche' ai fini degli interventi effettuati dalla Cassa per la formazione della proprieta' contadina. I profughi di cui al precedente comma hanno titolo di preferenza, nel rispetto dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nell'applicazione delle procedure previste dalle leggi sopra richiamate, sempre che presentino la relativa istanza non oltre cinque anni dalla data del rimpatrio e ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590. I benefici predetti sono concessi ai profughi di cui all'articolo 1 anche se temporaneamente occupati in attivita' non agricola e in deroga alla composizione del nucleo familiare, purche' si impegnino ad esercitare l'attivita' agricola come attivita' principale nei successivi dieci anni, pena la revoca dei benefici ottenuti.