Art. 25.
                     Agricoltura e fondi rustici

  I  profughi  di  cui  all'articolo  1,  che  hanno acquistato fondi
rustici  con  i  benefici  di  cui  al  precedente  articolo, possono
ottenere  mutui  agevolati per l'esecuzione di opere di miglioramento
fondiario ai sensi delle vigenti leggi in materia.
  L'articolo  13  della  legge  14  agosto  1971,  n. 817, si applica
altresi'  ai  profughi  coltivatori  diretti  che  abbiano acquistato
aziende agricole anche dopo il 26 maggio 1965.
  L'intervento   della  Cassa  per  la  formazione  della  proprieta'
contadina  sara'  limitato  alle  passivita'  accertate  dagli organi
regionali competenti per territorio.
  Ai profughi coltivatori diretti, singoli o associati, sono concessi
benefici secondo l'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1969, n.
646,  convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n.
828,  per  la  trasformazione  delle  passivita' onerose derivanti da
mutui  a  tasso  pieno  o  prestiti a breve o medio termine, anche se
soltanto l'acquisto e la trasformazione siano risultate onerose.
  L'articolo  2  di  cui  al  comma  precedente  si  applica anche ai
coltivatori  diretti,  che  abbiano  subito piu' di una calamita' nel
periodo di cinque anni.
  All'onere  si  fara' fronte con i fondi di cui alla legge 25 maggio
1970, n. 364.