Art. 26. Regioni e Cassa per la formazione della proprieta' contadina Alle provvidenze di cui agli articoli 24 e 25 provvedono le regioni, sulla base delle proprie disposizioni legislative, ovvero la Cassa per la formazione della proprieta' contadina, ai termini del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni. La Cassa per la formazione della proprieta' contadina opera direttamente o per il tramite degli enti di sviluppo, in conformita' a quanto previsto dal titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche. Qualora i terreni siano stati acquistati con l'intervento finanziario della Cassa, le spese inerenti alle trasformazioni fondiarie potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel residuo debito ancora in essere, contratto dai profughi per l'acquisto dei terreni. Nel caso, invece, che i profughi stessi intendano avvalersi, sempre per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario, di mutui a tasso agevolato, la Cassa e' autorizzata a prestare fidejussione agli istituti di credito concedenti il mutuo, sino alla concorrenza del relativo importo di spesa riconosciuta ammissibile.