Art. 27. Finanziamenti I profughi di cui all'articolo 1, che esercitavano nei Paesi di provenienza attivita' industriale, commerciale e artigianale, e che intendano riprendere nel territorio nazionale l'esercizio di dette attivita', a parita' di condizione hanno titolo di precedenza per ottenere finanziamenti a tasso agevolato disposti con provvedimenti legislativi a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigianali, sempre che le relative istanze siano state presentate non oltre tre anni dalla data del rimpatrio.