Art. 28.
                         Esenzioni doganali

  Le esenzioni previste all'importazione, dalle norme di legislazione
doganale,   nei   confronti  dei  connazionali  che  rimpatriano,  si
applicano  in favore dei profughi di cui all'articolo 1, n. 4), anche
all'importazione  delle  attrezzature,  dei macchinari, dei veicoli e
dei  materiali  di  loro  pertinenza e destinati nei territori esteri
all'esercizio  delle  loro attivita' economiche e professionali sulla
base di certificazioni dell'autorita' consolare.
  Il  beneficio  dell'esenzione  e'  concesso  a  condizione  che  il
rimpatrio  abbia  luogo  entro  il termine di efficacia dell'apposito
provvedimento  formale  di  cui  all'articolo  2,  con  il  quale  e'
dichiarato lo stato di necessita'.
  Per le attrezzature, i macchinari, i veicoli ed i materiali ammessi
al  beneficio,  si  prescinde  dai requisiti relativi alla durata del
possesso  e della permanenza all'estero degli interessati purche' gli
stessi ne possano dimostrare la proprieta'.