Art. 16. Istituzione Le Universita', per le finalita' indicate nel precedente art. 1, lettera c), possono attivare corsi di perfezionamento di durata non superiore ad un anno anche a seguito di convenzioni, ivi comprese quelle previste dall'art. 92, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, oltre che con lo Stato, la regione e gli altri enti territoriali, con enti pubblici o con privati, utilizzando eventualmente strutture ausiliarie decentrate e mezzi radiotelevisivi. Ai predetti corsi possono iscriversi coloro che sono in possesso di titoli di studio di livello universitario. Il corso e' attivato con decreto del rettore, su conforme parere o su proposta delle facolta' interessate e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. Il decreto del rettore determina i requisiti di ammissione, le modalita' di svolgimento del corso e la sua durata, anche in relazione alle esigenze di coloro che gia' operano nel mondo della produzione e dei servizi sociali, l'ammontare degli eventuali contributi di iscrizione e ogni altra utile prescrizione.