Art. 16.
                             Istituzione

  Le  Universita',  per  le finalita' indicate nel precedente art. 1,
lettera  c),  possono attivare corsi di perfezionamento di durata non
superiore  ad  un  anno  anche a seguito di convenzioni, ivi comprese
quelle  previste dall'art. 92, secondo e terzo comma, del decreto del
Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, oltre che con lo
Stato,  la regione e gli altri enti territoriali, con enti pubblici o
con   privati,   utilizzando   eventualmente   strutture   ausiliarie
decentrate e mezzi radiotelevisivi.
  Ai predetti corsi possono iscriversi coloro che sono in possesso di
titoli di studio di livello universitario.
  Il  corso e' attivato con decreto del rettore, su conforme parere o
su proposta delle facolta' interessate e previo parere favorevole del
consiglio di amministrazione.
  Il  decreto  del  rettore  determina  i requisiti di ammissione, le
modalita'  di  svolgimento  del  corso  e  la  sua  durata,  anche in
relazione  alle  esigenze  di coloro che gia' operano nel mondo della
produzione   e  dei  servizi  sociali,  l'ammontare  degli  eventuali
contributi di iscrizione e ogni altra utile prescrizione.