Art. 17.
                      Organizzazione dei corsi

  Le  facolta' interessate, nell'ambito dei compiti di programmazione
didattica  di  cui  all'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11 luglio 1980, n. 382, e di utilizzazione dei professori
e  dei  ricercatori  rispettivamente ai sensi dell'art. 9 e dell'art.
32,   terzo   comma,   dello  stesso  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, designano i professori ed i ricercatori addetti al corso.
  Al  coordinamento delle attivita' didattiche e pratiche provvede il
consiglio  di corso, composto da tutti i docenti interessati al corso
stesso. Il consiglio elegge il direttore tenuto conto del disposto di
cui  al secondo e terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
  A  conclusione  dei  corsi  di perfezionamento, agli iscritti che a
giudizio  del  consiglio  hanno  svolto le attivita' e adempiuto agli
obblighi previsti, e' rilasciato dal direttore del corso un attestato
di  frequenza  non  valutabile  nell'esercizio  degli  uffici e delle
professioni o nell'ambito della ricerca scientifica.
  L'attivita'  svolta  dai  professori e dai ricercatori nei corsi di
perfezionamento  costituisce  adempimento dei propri doveri didattici
nell'ambito  e  comunque  nel limite massimo di un terzo dell'impegno
orario previsto rispettivamente negli articoli 10 e 32, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.