Art. 17. Organizzazione dei corsi Le facolta' interessate, nell'ambito dei compiti di programmazione didattica di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e di utilizzazione dei professori e dei ricercatori rispettivamente ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 32, terzo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, designano i professori ed i ricercatori addetti al corso. Al coordinamento delle attivita' didattiche e pratiche provvede il consiglio di corso, composto da tutti i docenti interessati al corso stesso. Il consiglio elegge il direttore tenuto conto del disposto di cui al secondo e terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. A conclusione dei corsi di perfezionamento, agli iscritti che a giudizio del consiglio hanno svolto le attivita' e adempiuto agli obblighi previsti, e' rilasciato dal direttore del corso un attestato di frequenza non valutabile nell'esercizio degli uffici e delle professioni o nell'ambito della ricerca scientifica. L'attivita' svolta dai professori e dai ricercatori nei corsi di perfezionamento costituisce adempimento dei propri doveri didattici nell'ambito e comunque nel limite massimo di un terzo dell'impegno orario previsto rispettivamente negli articoli 10 e 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.