Art. 14.
                            (Qualifiche)

  I magistrati di cui alla presente legge si distinguono in:
    1) presidente del Consiglio di Stato;
    2)  presidenti  di  sezione del Consiglio di Stato; presidenti di
tribunale amministrativo regionale;
    3) consiglieri di Stato;
    4)  consiglieri  di  tribunale  amministrativo  regionale,  primi
referendari e referendari.