Art. 15. (Funzioni dei magistrati amministrativi) Sono magistrati con funzioni direttive quelli di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo precedente. I magistrati di cui al n. 2) dell'articolo precedente esercitano le loro funzioni presso il Consiglio di Stato o presso i tribunali amministrativi regionali. I magistrati di cui al n. 3) dell'articolo precedente esercitano funzioni giurisdizionali o consultive presso il Consiglio di Stato. I magistrati di cui al n. 4) dell'articolo precedente esercitano funzioni giurisdizionali presso i tribunali amministrativi regionali. I consiglieri di tribunale amministrativo regionale esercitano, altresi', le funzioni di presidente delle sezioni staccate e di quelle previste dall'articolo 6, secondo e quinto comma, della presente legge.