Art. 15. 
              (Funzioni dei magistrati amministrativi) 

 
  Sono magistrati con funzioni direttive quelli di cui ai numeri 1) e
2) dell'articolo precedente. 
  I magistrati di cui al n. 2) dell'articolo precedente esercitano le
loro funzioni presso il Consiglio  di  Stato  o  presso  i  tribunali
amministrativi regionali. 
  I magistrati di cui al n. 3)  dell'articolo  precedente  esercitano
funzioni giurisdizionali o consultive presso il Consiglio di Stato. 
  I magistrati di cui al n. 4)  dell'articolo  precedente  esercitano
funzioni giurisdizionali presso i tribunali amministrativi regionali. 
  I consiglieri di  tribunale  amministrativo  regionale  esercitano,
altresi', le funzioni di  presidente  delle  sezioni  staccate  e  di
quelle previste  dall'articolo  6,  secondo  e  quinto  comma,  della
presente legge.