Art. 22.
                (Computo della durata del contratto)

  La  durata  minima  dei  contratti  di  affitto  a  conduttore  non
coltivatore   diretto,  prevista  dall'articolo  17  della  legge  11
febbraio  1971,  n.  11,  e' di quindici anni e decorre dalla data di
inizio  dell'ultimo  contratto in corso tra le parti, sia nel caso di
nuova  convenzione sottoscritta sia nel caso di tacita rinnovazione e
proroga del precedente contratto.
  Qualora  l'affittuario  non  coltivatore  diretto  sia imprenditore
agricolo  a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9
maggio  1975,  n.  153,  non e' operante il disposto di cui al quarto
comma  dell'articolo  1  della  legge 22 luglio 1966, n. 606. In tale
ipotesi,  per i contratti in corso la durata non puo' comunque essere
inferiore  a  quella  minima  stabilita  per i contratti d'affitto in
corso a coltivatore diretto.
  Il  terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 606,
e' abrogato.