Art. 21.
                 Disposizioni fiscali e finanziarie

  Con  effetto  dal  primo  gennaio  dell'anno successivo a quello di
entrata  in vigore del presente decreto, la sezione II del capo XVIII
del  titolo  III del testo unico per la finanza locale, approvato con
regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni,
e' sostituita come appresso:

                             Sezione II
     TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

  Art.  268 - Tassa. - Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle
varie   fasi   di   conferimento,   raccolta,   cernita,   trasporto,
trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei
rifiuti  solidi  urbani  interni,  i comuni devono istituire apposita
tassa  annuale  in base a tariffa il cui gettito complessivo non puo'
superare il costo dei servizi stessi.
  I  comuni  devono  tendere  verso il conseguimento del pareggio tra
gettito globale della tassa e costo di erogazione del servizio.
  Dal  costo  suddetto devono essere dedotte le entrate derivanti dal
recupero  e  dal  riciclaggio  dei rifiuti sotto forma di materiali o
energia.
  Art.  269  -  Contribuenti. - La tassa e' dovuta da chiunque occupi
oppure  conduca  locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone
del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti a norma delle
disposizioni di legge vigenti in materia.
  La  tassa deve essere applicata anche alle aree adibite a campeggi,
a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di
vendita  all'aperto,  nonche'  a qualsiasi altra area scoperta ad uso
privato,  ove  possono  prodursi  rifiuti,  la  quale non costituisca
accessorio  o  pertinenza  dei locali assoggettabili a tassa ai sensi
del precedente comma.
  La  tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a
quello in cui ha inizio l'utenza.
  La  cessazione,  nel corso dell'anno, dall'occupazione o conduzione
dei  locali  ed  aree sopra indicati, purche' debitamente accertata a
seguito   di  regolare  denuncia,  da'  diritto  all'abbuono  solo  a
decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in
cui la denuncia stessa viene presentata.
  Art.  270  - Tariffa. - La tassa e' commisurata alla superficie dei
locali  e  delle  aree  serviti  ed  all'uso  cui  i medesimi vengono
destinati.
  Nella  determinazione della superficie tassabile non si tiene conto
di   quella   parte  di  essa  ove,  per  specifiche  caratteristiche
strutturali  e  per  destinazione,  si  formano,  di  regola, rifiuti
speciali,  tossici o novici, allo smaltimento dei quali sono tenuti a
provvedere  a  proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi
delle disposizioni vigenti in materia.
  Per  l'applicazione  della  tassa  i comuni sono tenuti ad adottare
appositi  regolamenti  nei quali, oltre alle esenzioni previste dalle
leggi  vigenti,  saranno specificate le speciali agevolazioni che, in
relazione  alle  particolari  condizioni  locali, riterranno di poter
accordare in via del tutto eccezionale.
  I  comuni hanno facolta' di ridurre la tassa fino ad un massimo del
50%  per le aree ed i locali, non adibiti ad abitazione, nell'ipotesi
di   uso   stagionale   risultante  dalla  licenza  o  autorizzazione
rilasciata  dai  competenti  organi  per  l'esercizio  dell'attivita'
svolta.
  I   regolamenti,   dopo  l'approvazione  dell'organo  regionale  di
controllo,  devono  essere  trasmessi  al Ministero delle finanze che
provvede alla loro omologazione, sentito il Ministero dell'interno.
  Le  tariffe,  stabilite in applicazione dei regolamenti debitamente
omologati, deVono essere approvate dall'organo regionale di controllo
ed  essere  comunicate  al Ministero delle finanze ai sensi dell'art.
273.
  Art.  271 - Accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni. - La
riscossione della tassa e' fatta mediante ruoli nominativi.
  Per  l'applicazione della tassa si osservano le disposizioni di cui
al  successivo  capo  XIX,  con  esclusione  di quelle concernenti il
contenzioso  per  le  quali  si  applicano  l'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e l'art. 288.
  Art.  272  -  Delegazioni.  -  A  garanzia  dei  mutui assunti o da
assumere  per finanziare le spese inerenti al servizio di smaltimento
dei rifiuti e per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di
impianti  di  stoccaggio, discarica, trattamento e recupero, i comuni
possono  rilasciare  delegazioni  sulla  tassa nei limiti dei quattro
quinti del cespite medio annuo realizzato nell'ultimo biennio.
  Qualora,  in  qualsiasi  momento  del  periodo  di ammortamento del
mutuo,   la   riscossione  del  cespite  risultasse  insufficiente  a
garantire   l'ammortamento   stesso,   il  comune  dovra'  rilasciare
delegazioni suppletive su altri cespiti delegabili.