Art. 21.
Disposizioni fiscali e finanziarie
Con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di
entrata in vigore del presente decreto, la sezione II del capo XVIII
del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con
regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni,
e' sostituita come appresso:
Sezione II
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
Art. 268 - Tassa. - Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle
varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto,
trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei
rifiuti solidi urbani interni, i comuni devono istituire apposita
tassa annuale in base a tariffa il cui gettito complessivo non puo'
superare il costo dei servizi stessi.
I comuni devono tendere verso il conseguimento del pareggio tra
gettito globale della tassa e costo di erogazione del servizio.
Dal costo suddetto devono essere dedotte le entrate derivanti dal
recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o
energia.
Art. 269 - Contribuenti. - La tassa e' dovuta da chiunque occupi
oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone
del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti a norma delle
disposizioni di legge vigenti in materia.
La tassa deve essere applicata anche alle aree adibite a campeggi,
a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di
vendita all'aperto, nonche' a qualsiasi altra area scoperta ad uso
privato, ove possono prodursi rifiuti, la quale non costituisca
accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi
del precedente comma.
La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a
quello in cui ha inizio l'utenza.
La cessazione, nel corso dell'anno, dall'occupazione o conduzione
dei locali ed aree sopra indicati, purche' debitamente accertata a
seguito di regolare denuncia, da' diritto all'abbuono solo a
decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in
cui la denuncia stessa viene presentata.
Art. 270 - Tariffa. - La tassa e' commisurata alla superficie dei
locali e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi vengono
destinati.
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto
di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche
strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti
speciali, tossici o novici, allo smaltimento dei quali sono tenuti a
provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi
delle disposizioni vigenti in materia.
Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare
appositi regolamenti nei quali, oltre alle esenzioni previste dalle
leggi vigenti, saranno specificate le speciali agevolazioni che, in
relazione alle particolari condizioni locali, riterranno di poter
accordare in via del tutto eccezionale.
I comuni hanno facolta' di ridurre la tassa fino ad un massimo del
50% per le aree ed i locali, non adibiti ad abitazione, nell'ipotesi
di uso stagionale risultante dalla licenza o autorizzazione
rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attivita'
svolta.
I regolamenti, dopo l'approvazione dell'organo regionale di
controllo, devono essere trasmessi al Ministero delle finanze che
provvede alla loro omologazione, sentito il Ministero dell'interno.
Le tariffe, stabilite in applicazione dei regolamenti debitamente
omologati, deVono essere approvate dall'organo regionale di controllo
ed essere comunicate al Ministero delle finanze ai sensi dell'art.
273.
Art. 271 - Accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni. - La
riscossione della tassa e' fatta mediante ruoli nominativi.
Per l'applicazione della tassa si osservano le disposizioni di cui
al successivo capo XIX, con esclusione di quelle concernenti il
contenzioso per le quali si applicano l'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e l'art. 288.
Art. 272 - Delegazioni. - A garanzia dei mutui assunti o da
assumere per finanziare le spese inerenti al servizio di smaltimento
dei rifiuti e per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di
impianti di stoccaggio, discarica, trattamento e recupero, i comuni
possono rilasciare delegazioni sulla tassa nei limiti dei quattro
quinti del cespite medio annuo realizzato nell'ultimo biennio.
Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del
mutuo, la riscossione del cespite risultasse insufficiente a
garantire l'ammortamento stesso, il comune dovra' rilasciare
delegazioni suppletive su altri cespiti delegabili.