Art. 22.
Proroghe
Nei riflessi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni, per il primo anno di applicazione della tassa stessa
sono prorogati di tre mesi i termini previsti dai primi commi degli
articoli 273, 274, 276, 277 e 286 del testo unico per la finanza
locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e
successive modificazioni.