Art. 22.
                              Proroghe

  Nei  riflessi  della  tassa  per  lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani  interni, per il primo anno di applicazione della tassa stessa
sono  prorogati  di tre mesi i termini previsti dai primi commi degli
articoli  273,  274,  276,  277  e 286 del testo unico per la finanza
locale,  approvato  con  regio  decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e
successive modificazioni.