Art. 23.
                   Agevolazioni agli investimenti

  Le  iniziative  di  imprese  industriali,  di  consorzi  di imprese
industriali di societa' consortili anche in forma di cooperative, tra
imprese  industriali  e  artigiane, di consorzi di cooperative di cui
alla  legge  17  febbraio  1971,  n. 217, destinate alla costruzione,
all'ampliamento  o  all'ammodernamento  di impianti di smaltimento di
rifiuti  industriali e/o non industriali anche se prodotti da terzi e
rientranti nell'applicazione del presente decreto, nonche' quelle che
realizzano   il   recupero,  il  riciclo,  la  riutilizzazione  e  la
rigenerazione  dei  rifiuti  stessi, sono, con riferimento al decreto
del   Presidente   della   Repubblica   9   novembre  1976,  n.  902,
classificabili nella voce ammodernamenti.
  In  applicazione di detto decreto, per le iniziative del precedente
comma  valgono  le  disposizioni  previste nell'art. 5, quinto comma,
della  legge  24  dicembre  1979, n. 650, prescindendo altresi' dalle
variazioni sui livelli occupazionali conseguenti la realizzazione del
programma degli investimenti.
  Per  le iniziative in questione le agevolazioni creditizie previste
da  leggi  regionali  possono  cumularsi con quelle previste da leggi
statali,   purche'   il   complesso  delle  agevolazioni  non  superi
l'ammontare dell'investimento globale.
  In  deroga  a  quanto  previsto  dal  quarto comma dell'art. 28 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, la
riserva  di  fondi del 75% non impegnata dal Mediocredito centrale in
favore  del  Mezzogiorno  alla data di entrata in vigore del presente
decreto e' destinata anche al finanziamento delle iniziative indicate
al  primo  comma  del  presente  articolo,  secondo le modalita' ed i
criteri riportati nei precedenti commi.