Art. 23.
Agevolazioni agli investimenti
Le iniziative di imprese industriali, di consorzi di imprese
industriali di societa' consortili anche in forma di cooperative, tra
imprese industriali e artigiane, di consorzi di cooperative di cui
alla legge 17 febbraio 1971, n. 217, destinate alla costruzione,
all'ampliamento o all'ammodernamento di impianti di smaltimento di
rifiuti industriali e/o non industriali anche se prodotti da terzi e
rientranti nell'applicazione del presente decreto, nonche' quelle che
realizzano il recupero, il riciclo, la riutilizzazione e la
rigenerazione dei rifiuti stessi, sono, con riferimento al decreto
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902,
classificabili nella voce ammodernamenti.
In applicazione di detto decreto, per le iniziative del precedente
comma valgono le disposizioni previste nell'art. 5, quinto comma,
della legge 24 dicembre 1979, n. 650, prescindendo altresi' dalle
variazioni sui livelli occupazionali conseguenti la realizzazione del
programma degli investimenti.
Per le iniziative in questione le agevolazioni creditizie previste
da leggi regionali possono cumularsi con quelle previste da leggi
statali, purche' il complesso delle agevolazioni non superi
l'ammontare dell'investimento globale.
In deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, la
riserva di fondi del 75% non impegnata dal Mediocredito centrale in
favore del Mezzogiorno alla data di entrata in vigore del presente
decreto e' destinata anche al finanziamento delle iniziative indicate
al primo comma del presente articolo, secondo le modalita' ed i
criteri riportati nei precedenti commi.