Art. 17.

  Al  di  la'  del  limite  esterno  del  mare territoriale italiano,
qualora navi italiane, in violazione delle norme in materia di tutela
delle acque marine dall'inquinamento stabilite nella presente legge e
nelle  convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia e' parte
contraente,  versino  in  mare idrocarburi, miscele di idrocarburi od
altre sostanze vietate, sono applicabili le pene di cui ai successivi
articoli del presente titolo.
  Il   comandante  della  nave  che  violi  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  19  e'  punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con
l'ammenda fino a 10 milioni.